ART. 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
In data 15/02/2014 è costituita l’Associazione denominata LEGA IMPRESA. L’Associazione ha sede in Via XXII Maggio 1944, Citta' Sant'Angelo (PE).
ART. 2: DURATA
L’Associazione ha durata illimitata; lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le spese saranno a carico dei soci fondatori.
ART. 3: PRINCIPI ISPIRATORI
I principi ispiratori di LEGA IMPRESA sono i seguenti:
Quanto sopra comporta la piena uguaglianza dei diritti e dei doveri degli associati, senza distinzione di razza, nazionalità, censo, cultura, lingua, ideologia politica,m identità di genere, etnia, orientamento sessuale, confessione religiosa o filosofica e quant’altro sia fattore discriminante fra individui.
ART. 4: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE LEGA IMPRESA
Gli organi dell’Associazione sono:
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 5: SCOPI
La LEGA IMPRESA, svolge le seguenti funzioni:
ART. 6: FUNZIONI
La LEGA IMPRESA, ai fini di cui al precedente art. 5, svolge le seguenti funzioni:
ART. 7: RAPPRESENTANZA
All’Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche. Attraverso la rappresentanza l’Associazione realizza la tutela dei soci. La rappresentanza dell’Associazione LEGA IMPRESA è riconosciuta esclusivamente al consiglio direttivo ed al presidente eletto.
ART. 8: SOCI
All’Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero qualunque altra impresa e/o professionista e/o privato, che, previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo, siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. LEGA IMPRESA opera per la qualificazione, l’affermazione, promozione e lo sviluppo sociale delle imprese associate, anche con l’organizzazione di iniziative di tutela giudiziaria, fiscale e tributaria; iniziative politico – sindacali; attività e relazioni con le istituzioni europee, nazionali, regionali e locali; iniziative ed attività formativa per la diffusione della cultura d’impresa; diffusione delle opportunità di sviluppo, qualificazione professionale ed imprenditoriale e la formazione continua; iniziative di promozione sia nazionali che internazionali; attività di organizzazione e promozione di servizi per le imprese; convenzioni. Per favorire il conseguimento delle finalità associative l’Assemblea di LEGA IMPRESA può deliberare l’affiliazione di altre associazioni, nonché l’adesione di LEGA IMPRESA ad altre associazioni. L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.
ART. 9: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CATEGORIALE
Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio Direttivo di LEGA IMPRESA – nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività – può istituire Sezioni, anche settoriali e/o di categoria, su tutto il territorio nazionale italiano, determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono suddivisioni interne dell’Associazione, operanti nell’ambito e secondo gli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell’Associazione stessa.
ART. 10: I SOCI
L’adesione all’ Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 10. I soci si dividono in: soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione; soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione; soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci onorari e i soci fondatori possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
ART. 11: LE MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla sola volontà del Presidente. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo, nella persona del segretario, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 12: CONTRIBUTI – QUOTA ASSOCIATIVA
All’atto dell’iscrizione, l’Associazione LEGA IMPRESA potrà richiedere al nuovo socio una tassa fissa di iscrizione, oltre alla quota associativa.
ART. 13: SANZIONI
I comportamenti dei soci, che non siano così gravi – come nei casi di cui al successivo art. 14 da comportare l’espulsione, sono passibili delle seguenti sanzioni: censura; sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei; decadenza del rappresentante del socio che ricopre cariche direttive nell’Associazione; decadenza del rappresentante del socio che ricopre incarichi in sede di rappresentanza esterna dell’Associazione; sospensione del diritto di elettorato passivo e/o attivo. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’applicazione della sanzione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica entro 5 giorni lavorati dal ricevimento della comunicazione.
ART. 14: LA PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso, secondo quanto statuito dall’art. 24 comma 2 c.c.. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea (art. 24 c.c.):per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;per indegnità; per altro grave motivo (art. 24 comma 3 c.c.). Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale il socio con il decorrere del termine previsto per il pagamento a mezzo di semplice avviso scritto senza diritto di replica, viene escluso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (art. 24 comma 4 c.c.).
ART. 15: I DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto: a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa congrua richiesta scritta. Tutti i soci sono tenuti: ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività; versare la quota associativa annuale.
ART. 16: L’ASSEMBLEA DEI SOCI - POTERI
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. L’assemblea:
ART. 17: L’ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE
L’assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, l’ora, del luogo e l’ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica almeno 8 giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un’ora.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarla o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell’associazione con diritto di voto. L'assemblea è convocata presso una sede dell'associazione o qualsiasi altro luogo idoneo scelto all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
ART. 18: L’ASSEMBLEA, QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Salvo quanto previsto dal successivo articolo, l’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione l’assemblea delibera qualunque sia la presenza dei soci intervenuti.
Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di cinque soci.
Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.
ART. 19: L’ASSEMBLEA, QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI PARTICOLARI
Per le delibere concernenti:
L’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con il versamento delle quote ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote sociali eccetto che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 20: L’ASSEMBLEA - PRESIDENZA E VERBALI
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta di consultazione e copia.
ART. 18: IL PRESIDENTE ONORARIO
L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.
ART. 19: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente. Il 50% approssimato per eccesso è rappresentato dai soci fondati.
ART. 20: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - DURATA IN CARICA E MODALITÀ
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un quinquennio e i componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.
All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito il Presidente; può designare tra i suoi membri anche uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed il relativo compenso con l'osservanza delle norme di legge e di Statuto.
Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quest’ultimo potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.
Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, Il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 21: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell’associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
ART. 22: IL CONSIGLIO DIRETTIVO - TEMPI E MODALITÀ DELLE RIUNIONI
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta l’anno, entro il 30 Giugno, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Le delibere sul punto 3 dell'articolo 21 del presente statuto devono essere adottate all'unanimità dei presenti.
ART. 23: IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, convoca l’assemblea dei soci e la presiede nonché ne esegue le deliberazioni, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.
Il presidente comunicherà tempestivamente e per iscritto a tutti i soci un eventuale cambiamento della sua residenza e quindi della sede legale. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
ART.17: LA GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione. Il Consiglio direttivo può stabilire che i membri del Consiglio stesso e particolari incarichi affidati ai soci vengano retribuiti con un gettone di presenza per ogni incontro o riunione o compito svolti.
ART.18: IL PATRIMONIO
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono: dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in competenza contrasto con gli scopi sociali. da iniziative promozionali Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità dell’Associazioni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
ART.19: L’ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea unitamente alla relazione circa l’attività svolta.
ART.20: RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.