Conciliazione

Conciliazione


Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato


In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la Commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 segg. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sotto indicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici della Confederazione, o anche presso l’impresa interessata alla controversia.
La Commissione è composta:

  • Per le imprese, da un rappresentante di LEGA IMPRESA
  • Per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali rappresentate in azienda
  • L’oggetto della vertenza

Scrivere ogni dubbio o richiesta all'indirizzo e-mail info@legaimpresa.it